Il Tribunale di Genova, con la sentenza del giorno 8 marzo 2018, n. 708, ha statuito il principio secondo cui la Banca intermediaria deve assolvere ai stringenti obblighi di informazione nei confronti dell’investitore, a nulla rilevando l’esistenza di precedenti investimenti in prodotti finanziari ad elevato rischio contratti dallo stesso risparmiatore.
Afferma espressamente il Tribunale che: “All’operatività di questa regola (vale a dire l’obbligo della banca di adempiere ai doveri informativi nei confronti del cliente risparmiatore, ndr) non è di ostacolo il fatto che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari, perché ciò non basta a renderlo investitore qualificato.” (Trib. Genova, I sez. civ., 8 marzo 2018, n. 708).
<<Appare dunque evidente – afferma l’avv. Laura Maria Pia Tota, che assiste molti risparmiatori che hanno subito danni nei loro investimenti bancari – che la Banca non può esimersi dal dovere di informare sempre il risparmiatore della natura e dei rischi connessi all’investimento che il cliente si accinge ad effettuare, altrimenti la Banca sarà responsabile dell’inadempimento di tali obblighi informativi>>.