Una importante sentenza del Tribunale della Spezia del dicembre 2020 n. 167 ha statuito che <<…In un rapporto contrattuale che ha origini lontane (1989) non può ritenersi che il temporaneo mancato pagamento del canone da parte del conduttore per sole tre mensilità possa considerarsi grave, anche alla luce degli importi dovuti.
Inoltre va considerato che l’inadempimento si è verificato durante il periodo di emergenza sanitaria causata dal cd. Covid19 che ha sicuramente inciso, seppur in via riflessa, anche sulle attività professionali che hanno continuato ad essere esercitate come quella del convenuto, tant’è vero che la normativa sostanziale dispone che ciò debba essere valutato al fine di escludere, a sensi e per gli effetti dell’art. 1218 e 1223 c.c., la responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti. Non può altresì non essere considerato, alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono permeare tutti i rapporti contrattuali, il comportamento tenuto dal convenuto a seguito della notifica dell’atto di intimazione. Pertanto, considerando tutti questi elementi (importo non rilevante della morosità; durata temporanea della medesima e circoscritta ai mesi dell’emergenza sanitaria; condotta del convenuto improntata a correttezza e buona fede) l’inadempimento del convenuto non può considerarsi grave e la domanda attorea non può conseguentemente trovare accoglimento>>.
(Fonte: Diritto e Giustizia, Tribunale della Spezia, sentenza n. 167/20; depositata il 14 dicembre 2020)
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